Il percorso adottivo

La genitorialità adottiva e il percorso per adottare

I coniugi che decidono di fare domanda di adozione devono avere i seguenti requisiti, stabiliti dall’art.6 della legge n.184/83:

- essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni, se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Tale elemento deve essere accertato dal Tribunale per i minorenni,

- l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottandə, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore; non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore ai dieci anni.

I coniugi con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli o minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge n.104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

Il primo passaggio è quindi presentare la dichiarazione di disponibilità, che va compilata in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti; tale dichiarazione ha validità di tre anni. Allo scadere di questo termine la dichiarazione può essere rinnovata, presentando nuovamente la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. I coniugi possono proporsi contemporaneamente per le adozioni nazionali e per quelle internazionali, presentando contestualmente o in momenti differenti una dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale. E’ però auspicabile, al fine di una decisione consapevole circa le sostanziali differenze tra adozione nazionale e internazionale, che siano informati e seguano un percorso di orientamento prima di presentare una o entrambe le disponibilità.

Inoltre, è possibile, per la sola adozione nazionale, presentare più domande, anche successive, a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. Va tenuto però presente che la nascente relazione adottiva, in caso di abbinamento, presuppone un periodo più o meno lungo, a seconda delle esigenze del minore, di frequentazione tra coppia o famiglia e minore stesso per cui è necessaria una disponibilità, talvolta anche temporalmente prolungata, per l’avvio della relazione stessa.

Il Tribunale per i minorenni, recepita la dichiarazione di disponibilità, dispone l’esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità educativa della coppia, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare dei richiedenti, infine una dimensione più strettamente psicologica rivolta alla motivazione dei coniugi all’adozione e gli aspetti personologici. Tali indagini vengono affidate ai servizi socio-assistenziali, alle professionalità dei servizi sanitari locali e dovrebbero essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta. L’esperienza ci dice che le tempistiche spesso risultano essere più lunghe.

Il Tribunale per i minorenni, sulla base dell’indagine psico-sociale effettuata, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea all’adozione effettuando un abbinamento. Emette quindi un provvedimento di affidamento pre-adottivo, della durata di un anno, nel corso del quale sarà svolto dal Tribunale un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno alle famiglie adottive.  L’affidamento pre-adottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà. Decorso un anno dall’affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il Tribunale pronuncia l’adozione, a patto ci siano le condizioni per farlo. L’adottato acquista a questo punto lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

L’adozione comporta l’inclusione di un “estraneə” nel familiare, nella routine nota, nella coppia già formata, lavoro questo affatto semplice e che si va ad inserire frequentemente in una situazione di dolorosa accettazione del lutto dell’infertilità di coppia. Dalla lettura dei fascicoli e delle relazioni psicosociali delle coppie emerge che un numero elevatissimo di richieste di adozione è riferibile alla consapevolezza dei coniugi di non poter diventare genitori in modo naturale. La genitorialità adottiva può partire quindi dall’essere messi di fronte ad un limite, una mancanza, dal non essere riusciti naturalmente a procreare, come ultima tappa di un percorso alcune volte straziante e in ogni caso doloroso, iniziato molti anni prima. Il periodo infatti che la coppia dedica ai tentativi di avere una genitorialità biologica spiega l’età avanzata dei genitori adottivi: per gli uomini di 40-44 anni e per le donne di 35-39 anni. Dalla lettura di queste attese si comprende il peso emotivo e l’impegno di questo percorso lungo e doloroso che mina una capacità fondamentale nella propria integrità fisica e nell’identità sessuale, legata alla capacità di procreare.

E’ per questo che ritengo sia fondamentale per la coppia che decide di intraprendere il percorso adottivo rivolgersi ad unə specialista che possa accompagnare la coppia nell’esplorazione dei vissuti legati alla genitorialità.

Se senti il bisogno di una consulenza su questo tema contattami per fissare un colloquio.

Bibliografia:

  • Dossier famiglie Istat 2010

  • L’adozione nazionale ed internazionale in Italia: alcuni dati in sintesi – in Autonomie locali e servizi sociali, Fascicolo 1, aprile 2004

  • Carla Busato Barbaglio, Maternità: fortezza da due debolezze? In “Desideri di maternità” a cura di N.Neri e C. Rogora – Quaderni di Psicoterapia Infantile – Borla

  • Eva Guarnuccia, Il ciclo di vita della famiglia adottante, in “Portato da una cometa” a cura di Silvana Lucariello, editore Guida, 2008

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